Art. 3.
(Salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori maturi).

      1. Al fine di evitare l'obsolescenza delle competenze professionali, le imprese garantiscono, attraverso i fondi per la formazione continua di origine contrattuale nonché i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di formazione professionale lungo tutto l'arco della vita lavorativa e senza discriminazione per età tra i lavoratori.
      2. Allo scopo di ridurre le uscite di lavoratori anziani dal sistema produttivo, alle imprese in difficoltà che hanno fino a 250 dipendenti, escluse dall'applicazione della disciplina relativa alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla procedura di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che occupano lavoratori ai quali mancano fino a due anni per la maturazione del diritto a un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, uno sgravio del 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il periodo mancante al perfezionamento del diritto alla pensione e comunque per una durata non superiore a ventiquattro mesi.
      3. Il beneficio di cui al comma 2 è concesso, su domanda dell'impresa, dall'INPS. Sono escluse dallo sgravio le imprese

 

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che hanno proceduto a licenziamenti di lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni negli ultimi ventiquattro mesi, tranne che per licenziamenti di giusta causa.
      4. Alle imprese che hanno fino a 250 dipendenti è riconosciuto un contributo a titolo di rimborso per le spese da esse sostenute per l'affiancamento di un lavoratore ultracinquantenne, in qualità di tutor aziendale, per una nuova assunzione di un lavoratore disoccupato. Il lavoratore assunto non deve aver già lavorato alle dipendenze dell'impresa che richiede il beneficio. Il tutor ha il compito di favorire l'inserimento del lavoratore e di garantirne un'adeguata formazione.
      5. Il contributo di cui al comma 4 non può superare 4.000 euro ed è concesso dall'INPS su domanda dell'impresa, da presentare dopo aver nominato il tutor.
      6. Sono escluse dall'agevolazione di cui al comma 4 le imprese che hanno proceduto a uno o più licenziamenti di lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni negli ultimi ventiquattro mesi, tranne che per licenziamenti di giusta causa.
      7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.