1. Al fine di evitare l'obsolescenza delle competenze professionali, le imprese garantiscono, attraverso i fondi per la formazione continua di origine contrattuale nonché i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di formazione professionale lungo tutto l'arco della vita lavorativa e senza discriminazione per età tra i lavoratori.
2. Allo scopo di ridurre le uscite di lavoratori anziani dal sistema produttivo, alle imprese in difficoltà che hanno fino a 250 dipendenti, escluse dall'applicazione della disciplina relativa alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla procedura di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che occupano lavoratori ai quali mancano fino a due anni per la maturazione del diritto a un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, uno sgravio del 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il periodo mancante al perfezionamento del diritto alla pensione e comunque per una durata non superiore a ventiquattro mesi.
3. Il beneficio di cui al comma 2 è concesso, su domanda dell'impresa, dall'INPS. Sono escluse dallo sgravio le imprese